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I CORSI

Registro Federale Provvisorio degli Agenti Sportivi

May 29, 2018

Dopo l’anticipazione, nell’articolo Reintrodotto l’esame abilitativo per gli Agenti sportivi, arriva anche l’ufficializzazione. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella persona del Commissario Straordinario, ha emanato un comunicato ufficiale tramite il quale ufficializza l’istituzione del Registro federale provvisorio degli agenti sportivi, reso necessario dopo l’adeguamento della normativa C.O.N.I. e F.I.G.C. in materia di “Registro nazionale degli agenti sportivi“.

REGISTRO FEDERALE PROVVISORIO DEGLI AGENTI SPORTIVI: IL COMUNICATO DELLA FIGC

Nelle more dell’adeguamento definitivo della Normativa federale disciplinante l’attività dell’Agente Sportivo, alle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 373, Legge 27.12.2017, n. 205 e art 1, DPCM 23.3.2018, FIGC emana la seguente disciplina transitoria.

E’ istituito, a far data dalla pubblicazione del presente atto, il Registro federale provvisorio degli Agenti Sportivi vigente sino al 31.12.2018.

Potranno iscriversi a detto Registro:

  • cittadini italiani o di altro stato membro UE, in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima
    del 31.3.2015 e che possiedano, alla data di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i
    requisiti previsti dall’art. 2 DPCM 23.3.2018;
  • i soggetti iscritti al Registro FIGC tra il 1.4.2015 ed il 19.4.2018, che possiedano, alla data
    di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall’art. 2 DPCM 23.3.2018.
  • cittadini di altro stato membro UE autorizzati all’esercizio dell’attività di Procuratore
    Sportivo nell’ambito federale del paese di provenienza che possiedano, alla data di
    iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall’art. 2 DPCM 23.3.2018.

A partire dal 1.1.2019 l’iscrizione al Registro federale è subordinata alle formalità, termini e condizioni previste dagli artt. 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9, 10 DPCM 23.3.2018 e/o dagli atti attuativi ancora da adottarsi.

I soggetti di cui alla lettera a) sono esentati dal rispetto delle formalità, termini e condizioni di cui al DPCM 23.3.2018 e/o dagli atti attuativi ancora da adottarsi, limitatamente al superamento delle prove abilitative.

Gli atti sottoscritti e depositati dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza e comunque, in caso di mancata iscrizione nel Registro di cui agli artt. 1 e 6 DPCM 23.3.2018, non oltre il termine del 31.12.2018. Sono fatti, comunque, salvi, gli effetti dei contratti di prestazione sportiva sottoscritti durante il predetto lasso temporale, anche se scadenti in data successiva.

La richiesta di iscrizione dovrà essere formalizzata sul modulo reperibile al link seguente (http://www.figc.it/it/104/3818/Norme.shtml) da trasmettersi in via telematica all’indirizzo PEC figc.agenti@pec.figc.it. o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

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